REQUISITI
La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:
- cittadinanza italiana, di uno stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo n. 30/2007.
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune);
- ISEE del nucleo familiare del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché affidato), non superiore a 25.000 euro al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. Rileva l’ ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno visualizzabile nella specifica tabella dell’attestazione, denominata "prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni".
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. In questo caso il requisito dell’ ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti, ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.
In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.
Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.
Per poter richiedere l’assegno è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013. Nel nucleo familiare indicato nella DSUdeve essere presente il figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede l’assegno. Visto che la DSU scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione, ogni anno ne va presentata una nuova. In caso contrario, il pagamento dell’assegno viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU per il rinnovo dell’ ISEE. Se la DSU non viene presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno la domanda decade con conseguente perdita della relativa annualità.
È possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso se tale indicatore non è superiore a 25.000 euro annui. In tal caso, l’importo dell’assegno si determina in base al valore dell’ ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.
L’ ISEE corrente, prima della scadenza dei due mesi di validità, può essere rinnovato previa presentazione di un'altra DSU Modulo sostitutivo. Altrimenti, scaduto l’ ISEE corrente, se non viene presentata una nuovaDSU modulo Sostitutivo, verrà presa a riferimento l’ultima DSU presentata e l’ ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.
Solo la DSU va presentata ogni anno e non c’è bisogno di fare una nuova domanda.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare.
In caso di affido temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
COME FARE DOMANDA
La domanda di assegno si presenta online all’INPS, di regola, una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio dedicato, che permette di visualizzarne anche l'esito. Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce "Consultazione domande". Se nel compilare la domanda online l’utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.